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Le nostre cause in corso > Inceneritore di Verona - Ca' del Bue > Petizione al Parlamento Europeo di Bruxelles
LA COMMISSIONE EUROPEA DICHIARA
VERONA
FUORI LEGGE
E LE NEGA LA PROROGA
(le note indicate sono in fondo alla pagina)
Verona e l’Italia non convincono la Commissione e Bruxelles respinge la richiesta di avere più tempo a disposizione per conformarsi alla legislazione UE sulla qualità dell'aria. Ora o Verona si adegua, o rischia una condanna.
1. DESCRIZIONE DELLA VERTENZA
L’Italia ha presentato nel gennaio 2009 una richiesta di proroga per conformarsi alla legislazione comunicatria sulla qualità dell’aria, ai sensi dell’articolo 22 della Direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. (Vedi NOTA 1) La richiesta di proroga é stata presentatata dal governo italiano in due separate istanze.
Il 28 settembre 2009, la commissione ha deciso circa la prima istanza. (Vedi NOTA 2) Questa riguardava 67 zone geografiche, inclusa la città di Verona. Verona fa parte delle zona IT0501. La commissione ha concesso la proroga in 5 zone e si è opposta alla richiesta di proroga in 62 zones. Una delle 62 zone a cui non e’ stata concessa la proroga é Verona. (Vedi NOTA 3)
Il 1 Febrraio 2010, la commissione si è espressa circa la seconda richiesta di proroga perventutale dall’Italia. Queste richiesta concerne regioni quali Puglia, Campania, Sicilia.
Risultato: su 12 zone, la commissione ha concesso la proroga a una zona, mentre l’ha negata alle rimanenti 11. (Vedi NOTA 4)
Quindi, in totale. In Italia 67 e 12 =79 zone. Proroga concessa: 6 zone. Proroga negata: 73. 6/73, praticamente una zona ogni 12 è a posto.
La proroga a Verona non é stata concessa.
Violazione limiti qualità aria
La legislazione UE sulla qualità dell'aria stabilisce valori limite vincolanti e/o valori indicativi per le concentrazioni massime ammissibili di alcuni inquinanti atmosferici. Gli interventi per ridurre l'inquinamento attraverso piani di qualità dell'aria sono necessari quando c'è il rischio che i suddetti valori vengano superati.
Per il particolato (PM10) sono stati fissati due valori limite vincolanti: uno basato sulla concentrazione media giornaliera (50 µg/m³, valore che non deve essere superato per più di 35 volte in un anno civile) e uno fondato sulla media annua (40 µg/m³). Entrambi sono entrati in vigore il 1° gennaio 2005. (Vedi NOTA 5)
La commissione afferma (pagina 4 della relazione del parlamento) che il caso di Verona
viola la legislazione sulla qualità dell’aria (PM10:50 mg per non piu’ di 35 giorni/anno e media annuale di max. 40 mg;)
2.2. PROROGA E DEROGA NEGATE
La direttiva sulla qualità dell'aria del 2008 prevede, sulla base di condizioni molto rigorose, delle proroghe per permettere agli Stati membri di rispettare gli standard di qualità dell'aria per il PM10 (fino all'11 giugno 2011) e per l'NO2 e il benzene (fino al 2015 al massimo). Durante il periodo cui si applica la proroga i valori limite continuano ad essere in vigore ma con un margine di tolleranza.
La commissione afferma (pagina 4 della relazione del parlamento) che il caso di Verona
non rientra nelle scopo della proroga che la legge comunitaria prevede. Articolo 22 della direttiva 2008/50/EC: proroga fino al 2011 per il pm10 e fino al 2015 per benzene e NO2.
Verona è quindi fuori dalla legge comunitaria per violazione di a) e, non rientra nei casi cosniderati sanabili ex. b).
3. Perché VERONA VIOLA IL DIRITTO COMUNITARIO
In allegato alla direttiva 2008/50/EC sono precisate le informazioni che Verona, tramite l’Italia, é tenuta a trasmettere e le direttive da rispettare tra le iquali le menzionate direttive 99/30/EC (sui limiti) e 2008/50/EC (sulla proroga). Vi sono regole anche, per esemio, nella direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore; direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento; direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel; direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti; etc...
Nella sua relazione al parlamento, a pagina quattro, la Commissione è chiara. Essa informa di ‘aver valutato le informazioni a sostegno della notifica e, il 28 Settembre, di aver rifiutato di accordare un periodo di estensione...spiegando le ragioni di tale rigetto e indicando con precisione alle autorità italiane le lacune riscontrate nelle richieste. (Vedi NOTA 6)
Il Comitato Insieme per Borgo Roma-Beghelli ha presentato tre voluminosi reclami circostanziati circa tre temi o aree di interesse:
A) speculazione edilizia (2005, ‘la petizione che ha aperto il dossier’)
B) nuovo sistema di tangeziali venete (Settembre 2009)
C) inceneritore (Marzo 2010)
La commissione é stata messa al correte in dettaglio della situazione di Verona; i tre dossier presentati infatti presentano: il progetto di mega centro commerciale in Basso Acquar; i parcheggi attorno alla Fiera a ridosso dei quartieri con l’arrivo di centinaia di migliaia di veicoli inquinanti, la terza autostrada a fianco della A4, l’avvio dell’inceneritore di Cà del Bue..
A fronte di queste denuncie, la Commissione, ha ritenuto le spiegazioni offerte da Verona non sufficienti, e ha respinto la domanda di proroga.
4. CONSEQUENZE: VERONA OSSERVATA SPECIALE
Il 4 Marzo 2010 la Commissione, rispondendo al reclamo sull’inceneritore di Verona, Si informa che il caso di Verona sarà oggetto di una procedure detta EU Pilot.
Nel quadro di EU Pilot, domande d'informazioni e denunce sono esaminate dal servizio competente della Commissione e trasmesse all'autorità dello Stato membro interessato, unitamente a tutte le domande o indicazioni stabilite dal servizio stesso. Sarete informati per iscritto se dovessimo decidere di ricorrere a questo metodo per trattare la vostra segnalazione. È previsto un termine generale di 10 settimane per l'invio delle risposte, che possono essere inviate direttamente dall'autorità dello Stato membro, a condizione d'informare la Commissione; in questo caso il servizio della Commissione vi comunicherà una valutazione della risposta data. (Vedi NOTA 7)
Verona e l’Italia dovranno indicare cosa Verona intende fare per conformarsi alla diritto comunitario.
Il Comune di Verona, attraverso l’Italia, dovrà rispondere non solo alla Commisione ma anche al Comitato Insieme Per Borgo Roma-Beghelli.
Le richieste sono molto dettagliate e riguardano (Vedi NOTA 8):
- origine dell’inquinamento;
- analisi della situazione;
- informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti o adottati allo scopo di ridurre l’inquinamento;
- informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine;
- elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste a norma del presente allegato etc etc...
Allo stato attuale, il comune di Verona è quindi sotto osservazione.
La commissione ha stabilito:
a) che verona è fuori dalla legge a causa dei limiti superati;
b) verona è fuori dalla legge perchè non rientra nelle condizioni richieste per ottenere una proroga.
Si domanderà quindi a Verona, e all’Italia, di dimostrare seriamente di voler adeguarsi alla direttiva sulla qualità dell’aria. La commissione ha ufficialmente dichiarato la situazione veronese fuori legge. Si rischia quindi seriamente di essere trascinati in giudizio e condannati dal piu’ alto organo giudiziario dell’Unione Europea.
Se cio’ accadesse, cioe’ se il diritto fosse riconosciuto come violato da una senteza della corte di giustizia europea, Verona e l’Italia dovrebbero pagare una ingente multa. Non solo. La decisione della corte sarebbe azionabile nelle relazioni tra cittadino e comune, inclusi le cause di risarcimento per danni alla salute.
Vale infine ricordare che una eventuale sentenza europea sarebbe valida non solo in sede civile, ma anche in sede penale, non solo contro il comune ma anche contro la condotta degli amministratori che, nonostante gli avvisi, hanno continuato a violare il diritto.
NOTE:
Nota 1) Articolo 22 Direttiva 2008/50/CE (Proroga del termine per il conseguimento e deroga all’obbligo di applicare determinati valori limite)
Nota 2) Decisione della Commissione del 28.9.2009 relativa alla notifica, da parte dell'Italia, della deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il PM10 in 67 zone considerate per la qualità dell'aria in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, Bruxelles, 28.9.2009C(2009)7390 definitivo.
Nota 3) C(2009) 7390 definitivo. Vedi anche la relazione al parlemnto europeo CM/802496.IT.doc and PE374.210/REV.IIIv01-00.
Nota 4) La decisione della Commissione respinge la maggior parte delle richieste dell'Italia di avere più tempo a disposizione per conformarsi alla legislazione UE sulla qualità dell'aria, 1 Febbraio 2010, EU Press Release, IP/10/112. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/112&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Nota 5) Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo
Nota 6) Fonte: CM/802496.IT.doc and PE374.210/REV.IIIv01-00.
Nota 7) Comunicazione della Commissione, ‘Un’Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario, Bruxelles, 5.9.2007 COM(2007) 502 definitivo
Nota 8) Allegato XV, Direttiva 2008/50/EC
ECCO DI SEGUITO IL DOCUMENTO ORIGINALE
A CONFERMA E PROVA DI QUANTO SOPRA DESCRITTO
COME BRUXELLES STA GIUDICANDO
L'AMBIENTE DEL VENETO?
(Documento originale in inglese - formato PDF)
Explanatory note to the Veneto Region (Italy) forms
(per visualizzarlo e scaricarlo, cliccare qui)
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